Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 – Decreto Rilancio ha riformato il DPR 445/2000 nelle disposizioni dedicate ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e alle sanzioni applicate in caso di non veridicità delle stesse (in particolare artt. 71, 75 e 76).
Pertanto, ai sensi del DPR 445/2000 e delle direttive provinciali, le conseguenze nel caso in cui venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese a far data dal 19 maggio 2020 sono:
decadenza (totale o parziale) dal beneficio concesso;
obbligo di restituzione del beneficio economico o della parte di beneficio economico eventualmente già erogata sulla base della dichiarazione non veritiera;
nel caso di decadenza totale dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione mendace, divieto di presentare domanda alla medesima struttura che ha riscontrato la dichiarazione mendace per ottenere contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni successivi all’adozione del provvedimento di decadenza;
Si ricorda anche che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi penali in materie e che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura integrale delle norme citata così come modificate.