L.P. 9/2011 - artt. 72 e 74
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DI LAVORO AUTONOMO PER DANNI CAUSATI DAL NUBIFRAGIO DI MOENA E SORAGA
Presentazione delle domande dal 10 agosto 2018 all’8 dicembre 2018.
ATTENZIONE: IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' SCADUTO
Con la deliberazione n. 1400 dell’1 agosto 2018 la Giunta provinciale ha disciplinato le modalità di concessione dei contributi e degli indennizzi per le attività economiche e di lavoro autonomo. Sono presi in considerazione sia i danni fisici alle strutture, ai mezzi ed alle attrezzature, sia i danni economici connessi a sospensioni dell’attività superiori ai 7 giorni o riduzioni significative dei ricavi.
A CHI SI RIVOLGONO I BENEFICI
I benefici sono a favore delle attività produttive e di lavoro autonomo, con eccezione per quelle del settore agricolo, per danni causati da calamità a edifici e relative pertinenze, arredi e attrezzature, nonché per l’eventuale danno economico connesso a sospensioni dell’attività o riduzioni dei ricavi delle vendite, in relazione alla dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità riguardante il nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga in data 3 luglio 2018.
PER CHE COSA SI POSSONO CHIEDERE I CONTRIBUTI E GLI INDENNIZZI
Si possono chiedere i contributi per le seguenti tipologie di intervento:
La percentuale di contributo per la ricostruzione o la riparazione di beni immobili e delle relative pertinenze è pari al 100% della spesa ammissibile, mentre l’importo del contributo concesso non può in ogni caso superare Euro 300.000,00. La percentuale di contributo per la sostituzione o la riparazione di beni mobili è pari al 100% della spesa ammissibile, mentre l’importo del contributo concesso non può in ogni caso superare Euro 200.000,00. Non sono finanziabili domande con spese ammissibili inferiori a Euro 5.000,00.
Per la sostituzione/riparazione di beni mobili danneggiati la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal valore espresso nella perizia giurata redatta da tecnico abilitato con riferimento al valore economico del bene specifico con riferimento al momento dell’evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dello stesso bene.
Per la sostituzione/riparazione di veicoli di proprietà aziendale la spesa ammessa a contributo è pari al valore di mercato che il bene aveva al momento della calamità, come riportato sulla pubblicazione eurotax blu relativa all’anno 2018.
E’ possibile beneficiare degli indennizzi quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:
- in caso di sospensione dell’attività, pari o superiore a 7 giorni, fino al ripristino completo della funzionalità della struttura;
- perdita di reddito superiore al 20% secondo i meccanismi di calcolo e nei periodi indicati dal Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 50.
La percentuale dell’indennizzo è pari al 95% della spesa ammessa individuata nella perdita di reddito calcolata ai sensi dell’art. 50 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE), via Solteri n. 38, 38122 Trento, entro 120 giorni a decorrere dal 10 agosto 2018 con le seguenti modalità alternative:
Le domande sono formulate utilizzando il fac simile predisposto da APIAE.
COME SONO VALUTATE LE DOMANDE
Le domande sono sottoposte alla procedura valutativa. In particolare, vengono valutati:
- la congruità dei prezzi indicati nel progetto esecutivo in raffronto ai valori indicati nell’elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- la congruità degli interventi realizzati, con riferimento alle caratteristiche che i beni avevano prima dell’evento calamitoso ai fini della rideterminazione della spesa ammessa e in base al progetto esecutivo e alle perizie giurate.
La concessione viene disposta con determina dirigenziale entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, previa comunicazione - da parte dei richiedenti il contributo – dell’eventuale importo riconosciuto dalle Assicurazioni. Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. La rendicontazione della spesa, disposta nel rispetto delle norme di settore, deve essere presentata entro 180 giorni dal termine fissato per il fine lavori. Il termine di fine lavori può essere prorogato una sola volta per il periodo di un anno e quello di rendicontazione per ulteriori 180 giorni.
Per ulteriori informazioni contattare il SERVIZIO AGEVOLAZIONI E INCENTIVI ALL'ECONOMIA